Recentemente nella letteratura specializzata è comparso un interessantissimo articolo dell’inesauribile Gerardo Porreca che ha commentato una sentenza relativa alla responsabilità nei lavori di manutenzione di un Condominio. L’Amministratore pro Tempore che appalta dei lavori nell’interesse del Condominio, essendo titolare quale Committente di una posizione di garanzia, è tenuto all’osservanza dell’obbligo di verificare la idoneità tecnico professionale dell’Impresa Appaltatrice. L’Amministrazione pro Tempore di un Condominio è stato chiamato a rispondere per un incendio che si è sviluppato durante alcuni lavori di manutenzione edile in corso nello stabile amministrato perché non aveva provveduto a verificare preventivamente la idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, in quanto chiaramente rivestiva la figura del Committente dei Lavori obbligato ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008 ed essendo titolare di un obbligo di garanzia per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dello stabile condominiale, ai sensi dell’art. 1130 del Codice Civile. Nei fatti l’incendio si era verificato in un locale appartenente a un singolo condomino e poi si era trasferito in parti comuni. L’amministratore, essendo ben consapevole che i lavori da eseguire comportavano l’utilizzo di materiale infiammabile, avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni esposte a pericolo, assicurandosi della capacità della persona incaricata. La sua inerzia, definita colpevole, ha avuto un ruolo causalmente incidente sulla produzione dell’evento (Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 43500 del 21 settembre 2017 (u. p. 30 giugno 2017) – Pres. Izzo – Est. Menichetti – Ric. M.G.A e C.P.).