Si vuole segnalare l’importante intervento di Gerardo Porreca su Punto Sicuro del 29 aprile del 2019, che commenta una sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 15335 del 09 aprile 2019), da cui si evidenziano alcuni elementi che sono ben noti a quanti si occupano di sicurezza nei cantieri, ma che è sempre bene ricordare. Il coordinamento della sicurezza, Titolo IV D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è necessario quando sono presenti più imprese in cantiere, anche appaltatore e subappaltatore. In merito alla presenza costante in cantiere del Coordinatore, si fa riferimento al fatto che è titolare di una posizione di garanzia, a cui spetta alta vigilanza consistente nel controllo sulla corretta osservanza di quanto prescritto, nella verifica del P.O.S., nell’adeguamento del P.S.C. e nella conseguente verifica dell’adeguamento del P.O.S., nel segnalare al Committente la non corretta applicazione delle procedure di lavoro e la conseguente proposta dell’immediata sospensione dei lavori. E’ chiarito inoltre che, il comportamento abnorme del lavoratore, è riscontrabile solo quando la stranezza e la imprevedibilità lo pongono al di fuori di ogni possibilità di controllo, ma se le norme di sicurezza non sono state rispettate, questo comunque non esime i titolari della posizione di garanzia dalla loro responsabilità. Il limpido ragionamento di Gerardo Porreca è, per ogni coordinatore, un severo monito.