Nelle attività da svolgere all’interno di un ambiente confinato o a rischio di inquinamento particolare importanza riveste il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, figura introdotta dall’ art. 3, comma 2 del D.P.R. 177/11. Il soggetto che assolve a questo incarico deve essere in possesso di adeguata esperienza e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve avere svolto specifiche attività di informazione, formazione ed addestramento. Il Rappresentante deve essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, deve vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e deve attivarsi per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente nel sito oggetto dell’intervento. La letteratura tecnica suggerisce che la sua competenza sia pari almeno a quella di un Preposto e che abbia maturato una certa esperienza nelle attività svolte sotto l’attenzione del D.P.R. 177/11. All’interno dello Studio già in molte occasioni tale ruolo è stato assolto dal titolare per committenze pubbliche o private.







