L’informazione, la formazione, l’addestramento e l’esperienza dei lavoratori impiegati nelle attività in ambienticonfinati, sono sanciti dal DLgs 81/08 e s.m.i. e dal DPR 177/2011.
I lavoratori devono essere informati: suquanto previsto dall’art. 36 e dai titoli del DLgs 81/08 correlati ai rischi connessi alle specifiche attivitàlavorative; sui fattori di rischio legati alle attività lavorative svolte in ambienti confinati; sull’uso dei DPI e delleattrezzature impiegate.
L’informazione dovrà riguardare anche: il rappresentante del datore di lavoro committente; il datore di lavoro se impegnato nelle attività lavorative.
Nel caso di appalto, il datore di lavoro committente informa tutto il personale impegnato nell’intervento: sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare; su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresiquelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro; sulle misure di prevenzione e emergenzaadottate in relazione alla propria attività; tale informa- zione deve durare almeno un giorno.
I lavoratori, i lavoratori autonomi e le imprese familiari devono essere formati: su tutti i rischi presenti in un ambienteconfinato; sull’uso corretto dei DPI e delle attrezzature; sulle procedure di sicurezza da adottare; sulleprocedure di emergenza.
Durante l’intervento devono essere presenti dei lavoratori designati come addetti al primo soccorso (DM 388/2003) e alla prevenzione incendi (DM 10/03/98). La formazione dovrà essereoggetto di aggiornamento. La formazione dei lavoratori deve essere effettuata rispettando quanto previsto nell’art. 37 del DLgs 81/08 e nell’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011. Il DPR 177/2011, inoltre,prevede una specifica formazione (i cui contenuti e modalità verranno stabiliti in un apposito Accordo Stato-Regioni) rivolta: a tutti lavoratori, imprese familiari e lavoratori autonomi; al datore di lavoro se impiegato nelle attività lavorative negli ambienti confinati; al rappresentante del datore di lavoro committente; taleformazione sarà oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.
Il personale impiegato deve essere addestrato sull’uso dei DPI di terza categoria, della strumentazione e attrezzature di lavoro utilizzate per leattività in ambienti confinati. Il personale impiegato, il datore di lavoro se occupato nelle attività lavorative negliambienti confinati e il rappresentante del datore di lavoro committente devono essere addestratisull’applicazione delle procedure di sicurezza.
Per operare in ambienti confinati la squadra di lavoro deve essere costituita da personale, in percentuale noninferiore al 30 percento, in possesso di un’esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti confinati.
La medesima esperienza triennale deve essere in possesso dei lavoratori che svolgono il ruolo di preposto. Il DPR 177/2011 prevede che durante le lavorazioni in ambienti confinati deve essere adottata ed efficacementeattuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema diemergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco.
E’ importante che la procedura di sicurezza preveda anche l’adozione di un permesso di lavoro. Il permesso di lavoro è uno strumento volto ad assicurare che tutti gli elementi del sistema sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori venga permesso dientrare e/o lavorare in ambienti confinati. In caso di appalto, il permesso di lavoro è un documento con il qualeil committente e l’appaltatore, si scambiano informazioni relative al lavoro da eseguire: il primo deve indicare i rischi specifici relativi all’ambiente in cui si opera e gli interventi preliminari all’esecuzione di un lavoro, mentrel’appaltatore contestualmente esprime la presa visione dei provvedimenti relativi e li integra con le disposizioniper il proprio personale, esplicitando i risultati della propria valutazione del rischio ed indicando quali dispositivi di protezione individuale è necessario utilizzare.
Ogni firma apposta sul permesso di lavoro identifica la responsabilità dell’esattezza delle prescrizioni impartite, delle informazioni fornite e dei controlli eseguiti.
Elementi essenziali di un permesso di lavoro sono: la chiara identificazione della figura che autorizza quelparticolare lavoro (con eventuali limiti di responsabilità) e della figura che ha la responsabilità della messa in opera delle precauzioni (ad esempio, isolamento, controllo dell’aria, piano di emergenza); l’individuazione delleparti interessate all’attività (committente, appaltatore); prevedere le modalità di autorizzazione inizio lavoro, di accettazione inizio lavoro, di dichiara- zione di fine lavoro e l’accertamento di fine lavoro; l’addestramento e istruzioni in relazione al permesso; il monitoraggio e la verifica per assicurare che il sistema lavori in sicurezza,come predisposto.
La qualificazione per quanti intendono operare negli spazi confinati (imprese, lavoratori autonomi e imprese familiari) si fonda sul possesso documentato di una serie tassativa di requisiti appositamente evidenziati nel D P R 177/2011: applicazione integrale delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; svolgimento di attività diinformazione e formazione di tutto il personale (compreso il datore di lavoro se personalmente impegnato nelleattività lavorative), mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività, con verifica di apprendimento e aggiornamento; possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative e avvenuta effettuazionedi attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature; avvenuta attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti confinati (compreso il datoredi lavoro se personalmente impegnato nelle attività lavorative) sulle procedure di sicurezza; rispetto dellevigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC); integrale applicazione dellacontrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile, sia con riferimento alla parte economica che a quellanormativa, considerato anche il versamento della contribuzione prevista agli enti bilaterali.
Inoltre, il decreto richiede che per operare in ambienti confinati o in spazi sospetti di inquinamento l’impresa operi con personale, in percentuale non almeno triennale relativa a inferiore al 30% della forza lavoro impiegata nei lavori, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in possesso di una esperienza tali tipologie dilavorazioni.
La medesima esperienza triennale deve essere necessariamente in possesso dei lavoratorichiamati a svolgere funzioni di preposto. Le imprese possono utilizzare nei lavori in ambienti confinati anchelavoratori non assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con altre tipologie contrattuali soltanto a condizione che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del D Lgs 276/2003.
In caso di appalto il datore di lavoro committente deve: verificare l’idoneità tecnico-professionaledell’impresa appaltatrice (art. 26 comma 1 lettera a) D. Lgs. 81/08) acquisendo: il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneitàtecnico-professionale e la documentazione che attesti il possesso dei requisiti descritti nel paragrafoprecedente; elaborare correttamente il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali); seaccetta il ricorso al subappalto, autorizzarlo espressamente a condizione che il contratto tra appaltatore e subappaltatore sia certifica- to ai sensi del D Lgs 276/2003 e che la ditta subappaltatrice dimostri di possedere irequisiti previsti dal DPR 177/2011 . informare tutto il personale impegnato nell’intervento in ambienti confinati sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivicompresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Tale attività informativa deve durare almeno un giorno; individuare un rappresentante che vigili con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività; adottare e attuare una procedura di sicurezza per le lavorazioni negli ambienti confinati riferita agli aspetti di propria competenza.
Nel caso in cui il committente (anche se non è datore di lavoro) appalti lavori che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV “cantieri temporanei mobili” del D Lgs 81/08 deve applicare anche quantoprevisto dall’art. 90
Attività in ambiente confinato consistente in riqualificazione di rivestimento refrattario all’interno di una caldaia industriale per azienda privata. Attività di formazione, informazione ed addestramento del personale e incarico di rappresentante del datore di lavoro Committente per interventi in ambienti confinati
Attività in ambiente confinato consistente in bonifica di serbatoio per azienda privata. Attività di formazione, informazione ed addestramento del personale e incarico di rappresentante del datore di lavoro Committenteper interventi in ambienti confinati
Attività in ambiente confinato consistente in bonifica di serbatoio per struttura ospedaliera. Attività di formazione, informazione ed addestramento del per- sonale e incarico di rappresentante del datore di lavoro Committente per interventi in ambienti confinati













