Ingegneri Oggi evidenzia alcuni aspetti relativi ai disposti legislativi che hanno apportato profondi cambiamenti nella professione dell’ingegnere. Abbiamo già segnalato che ad agosto sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il D.M. 23 giugno 2012 , n. 138 e il D.M. 20 luglio 2012, n. 140.
Ingegneri Oggi vuole sollecitare il dibattito tra Colleghi su questa tematica così importante per tutti noi. In merito al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012) avente per oggetto: “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148” si segnalano, di seguito, le principali novità.
Si evidenzia come il ruolo dell’Ordine ne esca, in realtà, rinforzato, in quanto le sue prerogative originali non subiscono alcun ridimensionamento, ma sono incrementate con l’attribuzione di altre competenze quali ad esempio quelle relative al tirocinio ed alla formazione permanente.
Il D.P.R. definito l’ambito di applicazione, puntualizza l’accesso e l’esercizio dell’attività professionale. Permane l’Esame di Stato e la libertà di accesso non è compromessa. Si provvede alla formazione e all’aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale. E’ promossa la libera concorrenza e la pubblicità informativa. E’ istituito l’obbligo di assicurazione, decorsi i dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Il tirocinio professionale è obbligatorio solo per le professioni che lo prevedono.
Il Consiglio Nazionale ha un anno di tempo per disciplinare le modalità di formazione, i suoi contenuti, la sua durata, le modalità e le condizioni per la frequenza. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
La formazione è organizzata dall’Ordine e il Consiglio Nazionale la disciplina. La disciplina della professione rimane in capo all’Ordine. Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio.
L’elenco è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali e’ effettuata la proposta dei Consigli dell’Ordine e la designazione da parte del Presidente del Tribunale, sono individuati con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale previo parere vincolante del Ministro vigilante. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto.
Fulvio Giani, ingegnere libero professionista.