I Materiali Contenenti Amianto (MCA) hanno trovato vasto impiego nelle applicazioni edilizie, fino alla sua cessazione, sancita dalla L. 257/1992. Pertanto, è possibile, tutt’ora, intervenire su manufatti, costruiti precedentemente, con elementi costruttivi con MCA, anche esposti.
Il proprietario dell’immobile, una volta rinvenuta la presenza di tale materiale, o comunque in caso di legittimo dubbio, deve predisporre un programma di bonifica e monitoraggio dei suddetti elementi. La bonifica può svolgersi per incapsulamento, ovvero rivestimento con sostanze specifiche applicate a spruzzo per impedire il rilascio delle fibre, per confinamento, ovvero chiusura della superficie esposta con una barriera fisica, o rimozione, ovvero allontanamento del manufatto contenente MCA e sostituzione con altro equivalente, costituito da altro materiale.
L’Impresa incaricata deve essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 10, ed avere personale informato, formato ed addestrato attraverso corsi specifici. Inoltre, deve predisporre un idoneo Piano di Lavoro, come da D. Lgs. 81/09 e s.m.i. art. 256, il quale deve contenere tutte le specifiche misure atte a prevenire il contatto con le fibre dei Lavoratori addetti, ed il rilascio delle stesse all’esterno; tale documento deve essere presentato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il Piano di Lavoro è un documento complementare e di dettaglio rispetto al Piano Operativo di Sicurezza (POS), il quale contiene le misure preventive e protettive riferite a tutte le lavorazioni svolte in cantiere, e non solo l’attività di bonifica.
Nel caso di coperture in amianto-cemento, si ha a che fare con un materiale a matrice compatta, ma continuamente esposto a sollecitazioni meccaniche e termiche (condizioni climatiche). Pertanto, è concreto il rischio di deterioramento e rilascio delle fibre nell’ambiente circostante. Dati i costi dovuti alla cantierizzazione dell’intervento, nonché l’impatto dello stesso, è preferibile ricorrere direttamente alla rimozione della copertura e successiva sostituzione, sempre che ciò non comprometta la stabilità dell’edificio dal punto di vista strutturale. Il rischio principale, oltre a quello dovuto all’esposizione alle fibre, è dovuto alla caduta dall’alto, sia oltre i bordi, sia all’interno: sarà necessario predisporre adeguate opere provvisionali per la protezione dei bordi (ponteggio, parapetti temporanei) e delle superfici interne sfondabili (tavolati, puntellamenti, reti di sicurezza), e per permettere il sicuro accesso in quota (torre di risalita costituito da ponteggio o trabattello, eventuali accessi protetti già presenti). Data l’impossibilità di confinare la superficie interessata, si dovranno incapsulare le lastre da rimuovere da ambo i lati, e si dovranno prevedere sistemi di aspirazione localizzata; solo il rischio residuo sarà gestito con DPI per gli addetti, a protezione integrale da contatto (maschere facciali filtranti, tuta in tyvek, occhiali). Si dovrà, quindi, prevedere la presenza di un’Unità di Decontaminazione, in prossimità dell’accesso (es. ai piedi della torre di risalita), per garantire l’igiene personale dei Lavoratori. Infine, dovranno essere approntati adeguati sistemi di sollevamento, per il trasporto delle lastre rimosse (preventivamente sigillate), degli sfridi (insaccati in big bag) e delle componenti del nuovo manto di copertura.
L’intervento dovrà essere completato dall’approntamento di dispositivi di protezione collettiva ed individuale per futuri accessi alla copertura, come da recente Regolamento della Regione Piemonte 6/R del 23/05/2016.