In cantiere per Il COVID 19 e per la situazione di crisi igienico sanitaria che ne è conseguita, anche il coordinatore in fase di esecuzione deve contestualizzare i propri obblighi ad uno scenario nuovo e, fino a poco tempo fa, inimmaginabile. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Pertanto alla distanza interpersonale tra i lavoratori, durante le attività di sopralluogo non può essere indifferente e nelle azioni di coordinamento deve validare le procedure che prevedono di indossare i DPI quando tale distanza viene meno. Analoghe considerazioni per le procedure di pulizia e sanificazione, per l’accesso al cantiere e la conduzione degli apprestamenti igienico sanitari. La verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza deve anche prevedere se valutazioni, che si rifanno agli specifici D.P.C.M., sono inserite nella corretta gestione del cantiere. Tutto questo deve essere preceduto da un adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo. Nella operatività deve anche verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza alle prescrizioni contenute nei vari D.P.C.M., secondo l’organizzazione interna della sicurezza della specifica Impresa. E’ inoltre chiamato a organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione. Questo può riguardare, ad esempio, una procedura condivisa, tra le imprese presenti in cantiere, per la gestione di un soggetto che manifesta difficoltà respiratorie, tosse e temperatura corporea al di sopra dei 35°C. Verificando l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, relativamente al problema del COVID 19, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, ottempera ulteriormente ai suoi obblighi. Sarà anche suo obbligo segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per quanto concerne le attività preventive sanitarie, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti dal cantiere, o, in ultima analisi, la risoluzione del contratto. Con grande difficoltà, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, in merito alla segnalazione di inadempienza alle prescrizioni dei D.P.C.M., senza fornire una idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dovrà dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Infine sarà suo dovere sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il riscontro di dispositivi di protezione individuale non adeguati, la carenza nelle procedure di sanificazione e di disinfezione, la non idoneità degli apprestamenti igienico sanitari di supporto al cantiere e l’inosservanza delle procedure di ingresso dei lavoratori e dei fornitori e altro, possono essere motivo di questa azione.