Come avevamo anticipato già a giugno si definisce il percorso normativo della Normativa di Sicurezza relativo a “Palchi e Fiere” . Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 183 dell’8 agosto 2014. Si tratta di un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, in cui sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”. Il decreto tiene conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, fra cui: compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli; necessita di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti. Per quanto riguarda invece le manifestazioni fieristiche, il decreto considera il particolare contesto in cui i lavoratori operano, dato da: compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi; necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; presenza di più stands contigui nello stesso quartiere fieristico. Si segnala, in particolare, che il decreto prevede che i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, abbiano l’obbligo della formazione prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.