L’INAIL equipara l’infezione da COVID 19, sotto l’aspetto assicurativo, alla categoria degli infortuni sul lavoro. La circolare n. 13, del 3 aprile 2020, fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale. Sono tutelati dall’INAIL anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere. Il Datore di Lavoro, dovendo adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Art. 2087 Codice Civile), deve mettere in atto, con diligenza, tutte le misure necessarie per contrastare e contenere il virus. Nel caso che si dimostri mancanza o carenza nella adozione di tali misure e si possa dimostrare che questo ha cagionato la malattia del lavoratore, si evidenzia un profilo di responsabilità del Datore di Lavoro con le relative conseguenze penali e la possibilità di azioni di regresso da parte dell’INAIL. La redazione del Protocollo Sanitario Aziendale Anti-contagio e la valutazione del rischio, contenuta nel Piano Operativo di Sicurezza, sono il primo adempimento necessario. Tutto questo non deve rimanere un mero passo formale, ma deve prevedere una sua attenta e diligente applicazione, dimostrabile nei fatti.