Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 18 febbraio 1998, n. 4 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1998 – Serie Generale – n. 60” il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, hanno decretato: “ … la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente … “. Il rispetto di questa condizione comporta che ogni attore della sicurezza, all’interno del cantiere, rispetti il ruolo che la Norma gli ha assegnato. Il Committente, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore in fase di Progetto e di Esecuzione e l’Impresa Appaltatrice devono operare conformemente al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. adempiendo in maniera diligente a quanto è loro richiesto. La Norma attribuisce ad ognuno compiti e obblighi la cui violazione comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale prevista nelle procedure del 110%. Questa condizione è misura molto efficace di dissuasione a non adempiere alle prescrizioni per la salute e la sicurezza nel cantiere per il beneficiario della detrazione fiscale, perché l’inadempienza di uno dei soggetti coinvolti potrebbe cagionare un importantissimo danno economico. Il Legislatore con questo ha introdotto un importante stimolo a prevenire i danni e proteggere i lavoratori che operano nei cantieri temporanei e mobili.