Nei cantieri di lavori edili o di ingegneria civile si identifica nella figura del Committente il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto è il titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto ed è legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. E’ una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, ed è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.). Per questa sua particolare posizione comporta che se non impedisce un evento, che ha l’obbligo giuridico di impedire, è come se lo avesse cagionato. Il Committente ha l’obbligo di assicurare le misure generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e di valutare e eliminare tutti i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo. Queste misure generali di tutela sono quelle riconducibili all’art.15 del D. Lgs. N. 81/2008 e pertanto il Committente è tenuto a rispettarle, fin dal momento in cui deve effettuare le prime scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di attività cantieristica. Il Committente, se decide di essere esonerato dalle sopraesposte responsabilità, può designare un Responsabile dei Lavori, con un incarico formalmente rilasciato, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo, accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa. Chiaramente l’incarico deve essere scritto, rilasciato tempestivamente e accettato dall’incaricato. Il Responsabile dei Lavori in un appalto pubblico è obbligatorio e coincide con il Responsabile Unico del Procedimento. Negli appalti privati è invece una figura del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria, e nel caso di mancata nomina da parte del Committente, questi manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dalla Norma. La giurisprudenza della Cassazione ormai indica che è necessario ricorrere alla forma di delega di funzioni, di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008, quando il Committente vuole essere esentato dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità, incaricando un Responsabile dei Lavori. Pertanto la delega che trasmette tale incarico deve risultare da atto scritto recante data certa, con un delegato che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La predetta delega deve attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e per le stesse attribuire l’autonomia di spesa necessaria al loro svolgimento. Chiaramente la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto e di essa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Committente in ordine al corretto espletamento da parte del Responsabile dei Lavori delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo, conforme all’articolo 30 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008. In questo scenario comunque il Committente deve avere alcune attenzioni. Ad esempio, relativamente alla prescrizione relativa al fatto che il Responsabile dei Lavori abbia requisiti di professionalità ed esperienza, nel caso che il Committente nomini un soggetto non idoneo e da questo derivi un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati nella esecuzione dei lavori del cantiere, può essere individuata una “culpa in eligendo”. Inoltre il Committente deve astenersi da adottare atti o comportamenti che possano interferire sul lavoro del Responsabile dei Lavori. Analogamente, nel cantiere, il Committente deve evitare di attivare una concreta interferenza sul lavoro in esecuzione, modificandone le modalità di svolgimento e/o stabilendo con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi. Comunque il Committente, pur non dovendo interferire sulla attività del delegato Responsabile dei Lavori, ma dovendo vigilare sulla sua attività, ha necessità di avere dei report periodici su quanto avviene e su quali sono le sue azioni. Il Responsabile dei Lavori deve adempiere, in alternativa, a tutti gli obblighi di legge ricadenti sul Committente. In particolare se si considerano gli obblighi di cui all’art. 90 D. Lgs n. 81/2008 si devono considerare: 1) la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e la relativa comunicazione del nominativo alle imprese affidatarie ed esecutrici; 2) le notifiche preliminari ai sensi dell’art. 99 D. Lgs. n. 81/2008 e i relativi aggiornamenti; 3) la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori e quindi il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. A suo tempo il Committente ha scelto l’appaltatore, esercitando anche il potere impeditivo, l’appaltatore previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale formale e sostanziale. Infatti non deve limitarsi al solo aspetto documentale, ma deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza. La prima è la scelta dell’appaltatore accertando che sia non soltanto munita dei titoli formali di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della sostanziale capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. La seconda, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è la consapevolezza che il contratto d’appalto determina il trasferimento dal Committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori e a fronte dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi. Inoltre per la verifica della idoneità tecnico-professionale di un’impresa affidataria non è sufficiente per il Committente fare affidamento su quanto dalla stessa dichiarato. Occorre farsi esibire invece la documentazione prevista dalle disposizioni di legge.; 4) la richiesta e la verifica alle imprese affidatarie ed esecutrici del Documento Unico di Regolarità Contributiva e dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 5) la richiesta e la verifica alle imprese affidatarie ed esecutrici della dichiarazione dell’organico medio annuo e dei relativi allegati; 6) la trasmissione all’Amministrazione concedente della documentazione di cui all’art. 90 comma 9 lett. c D. Lgs n. 81/2008 (esecutrici e relativa documentazione); 7) per concludere in riferimento agli obblighi di cui all’art. 93 comma 2 D.lgs 81/2008, deve essere eseguita la verifica sull’operato del CSE a cui non è chiamato a sostituirsi. Quindi il Responsabile dei Lavori è investito di una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge. E’ quindi chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo sulla sicurezza nel cantiere.