In un cantiere di nuova costruzione voglio evidenziare il ruolo di Responsabile dei Lavori, quale soggetto incaricato dal Committente a svolgere i compiti attribuitigli dal D. Lgs. n. 81/2008 limitatamente all’incarico conferito. Tale ruolo deve essere conferito a soggetto dotato delle competenze e dell’esperienza adeguate al corretto svolgimento dei compiti conferiti. Il Responsabile dei Lavori è un ruolo previsto esclusivamente nell’ambito del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, e quindi per i cantieri temporanei o mobili, dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti all’All. X, D. Lgs. n. 81/2008. Si ricorda che nei lavori privati la nomina è una mera facoltà del Committente e non vi è nessun obbligo, ma è a sua discrezione. In questo caso la designazione ha comportato un incarico formale accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa. A carico del Responsabile dei Lavori grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase che precede i lavori, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto. Tra questi compiti è particolare l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese. Si tratta quindi di verificare: l’Iscrizione alla Camera di Commercio che deve avere un oggetto sociale attinente ai lavori da eseguire; il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC per verificare la regolarità contributiva a INPS, INAIL e Cassa Edile; il Documento di Valutazione Rischi DVR per l’impresa dove il datore di lavoro identifica, valuta e previene i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il suo scopo è definire le misure di protezione e prevenzione da adottare per ridurre al minimo il rischio di infortuni e malattie professionali; l’Autocertificazione: attestante il possesso dei requisiti previsti dall’Allegato XVII del D. Lgs. 81/08; la dichiarazione di non avere provvedimenti di sospensione; l’organico medio annuo e contratto collettivo applicato. Questo obbligo non si limita a una verifica meramente documentale, ma richiede una valutazione sostanziale delle capacità operative delle Imprese Affidatarie, estendendosi alle concrete capacità di gestione della sicurezza. Inoltre l’obbligo si esplica anche nella verifica che i coordinatori incaricati adempiano agli obblighi del loro incarico. Questo deve avvenire senza sostituirsi alle loro funzioni tecniche specialistiche consistenti, non solo nell’assicurare, ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di sicurezza del lavoro.







