Il professionista incaricato : gli obblighi e la documentazione contrattuale nel Titolo IV – AcsA – Pinerolo – 16 ottobre 200
Autore : Ing. Fulvio Giani – Libero Professionista, Coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e Consigliere Segretario della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con l’incarico di referente per i percorsi formativi relativi alla sicurezza nei cantieri.
Il professionista che opera nella sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile può assolvere a vari incarichi, a seconda del ruolo che gli viene assegnato.
Il Titolo IV individua tre figure a cui sono assegnati obblighi e da cui deriva la produzione di documentazione di contratto.
Le tre figure professionali individuate sono : il responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CPP), il coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dell’opera, di seguito denominato coordinatore in fase di esecuzione (CSE).

Il professionista incaricato
Il Responsabile dei lavori.In fase di progettazione il Responsabile dei Lavori deve valutare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro; tale durata può essere definita in uomini giorno, che è la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (somma del numero dei lavoratori anche autonomi presenti nel cantiere ogni giorno lavorativo).
Deve valutare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell’Opera. Nel caso che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese deve nominare il CPP, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
In fase di esecuzione il Responsabile dei Lavori deve comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del CPP e del CSE. Deve verificare l’idoneità professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XVII.Viene definita come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchinari e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera”. L’allegato XVII (grande novità) entra poi nel dettaglio di come dimostrare il possesso di tale idoneità, con requisiti omogenei al tipo di compiti svolti in cantiere anche da parte di lavoratori autonomi.
Per le Aziende : Iscrizione Camera di Commercio, Documento di Valutazione dei Rischi, Conformità alla norma di macchine, attrezzature e opere provvisionali, Elenco dei DPI forniti, Nomina del RSPP, antincendio, emergenza e Medico Competente, Nominativo RLS, Attestati di formazione, Elenco dei lavoratori e idoneità sanitaria, DURC, Dichiarazione di non essere soggetti a provvedimenti di interdizione o sospensione. Per i lavoratori autonomi : Iscrizione Camera di Commercio, Conformità alla norma di macchine, attrezzature e opere provvisionali, Elenco dei DPI in dotazione, Attestati di formazione e idoneità sanitaria, DURC.
In caso di subappalto il committente datore di lavoro verifica il subappaltatore con gli stessi criteri. Il Responsabile dei Lavori chiede alle imprese esecutrici la Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo (DOMA), nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Inoltre deve trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di regolarità contributiva e di organico medio annuo.
L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo e’ sospesa. Il Responsabile dei lavori deve inoltre trasmettere alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente la Notifica Preliminare.
In merito al confronto che si sta sviluppando sulla obbligatorietà, o meno, della nomina del Responsabile dei Lavori, il sottoscritto vuole segnalare come sia previsto in alcuni adempimenti che la presenza del responsabile dei lavori sia obbligatoria e necessaria, in altri, dove questi sono posti indifferentemente a capo del committente o del responsabile dei lavori, il committente può operare la scelta di conferire l’incarico o meno al responsabile dei lavori per lo svolgimento di quegli specifici adempimenti.
Contrariamente quindi da quanto emergerebbe da una prima lettura dell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, e nel quale sono riportati impropriamente i termini “è” per quanto riguarda il R.U.P. e “coincide” per quanto riguarda il progettista ed il direttore dei lavori, questi non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori. In particolare di quale direttore dei lavori e di quale progettista stiamo parlando? Il cantiere e il progetto sono elementi complessi acui non è possibile dare risposte semplificate.
Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell’ambito però della delega ad esso conferita.
Alla nomina del responsabile dei lavori si deve accompagnare quindi un atto di delega, con il quale si attribuiscano al responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o la effettiva determinazione della sfera di competenza attribuitagli. “Il legislatore, in sostanza” – (Cass. Sez. 3, n. 7209/2007 cit.) – “non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferitogli”.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CPP).
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione (CPP) deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre un fascicolo, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dell’opera (CSE).
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE):
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; risulta quindi necessario che valuti preliminarmente il PSC e aggiornarlo, aggiornando se necessario anche gli oneri di sicurezza.
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da’ comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Riprendiamo ora, una per una, le varie azioni del CSE.
- Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e Coordinamento.Il CSE all’atto dell’assunzione dell’incarico è tenuto a verificare l’adeguatezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tenendo conto delle eventuali modifiche intercorse dopo la fase progettuale, vuoi per il contesto ambientale o per modifiche del progetto originale.Nel caso che le modifiche siano tali da non rendere più idoneo il Piano di Sicurezza e Coordinamento originale, il CSE procederà all’aggiornamento del Piano. Di questa attività deve rimanere evidenza documentale.Si ricorda che il PSC è un documento non statico, ma dinamico e deve essere adeguato in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. Interessante citare la Cassazione penale sez. IV 03 aprile 2004 n. 24010 che citando l’azione del CSE dice che “ … egli (il CSE), presente quotidianamente in cantiere, è tenuto ad introdurre prima della effettuazione dei lavori le necessarie modifiche al Piano di Sicurezza e, comunque, in caso di assenza di tali modifiche, a disporre la sospensione dei lavori …”. Si ragioni su quel quotidianamente. Nella prassi il numero, la frequenza ed i contenuti delle riunioni e delle visite è sempre stato considerato a discrezione del CSE in funzione dello specifico cantiere.
- Riunione preliminare di coordinamento prima dell’inizio dei lavori. Si tratta di invitare le imprese esecutrici aggiudicatarie degli appalti e di richiedere la presenza del Responsabile dei Lavori (o del Committente) e del Direttore dei Lavori.Nella riunione preliminare si trattano di solito i seguenti argomenti :a) Illustrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e qual è il suo spirito progettuale;b) Illustrare il metodo con cui il CSE effettuerà azioni di coordinamento e controllo.C) Richiedere quali sono i dettagli che dovranno essere contenuti nel POS;d) Analizzare le richieste migliorative della sicurezza proposte dalle imprese esecutrici. Si considera riunione preliminare ogni riunione che deve essere ripetuta prima dell’ingresso in cantiere di una nuova impresa.
- Verifica dei documenti e dei P.O.S. delle imprese esecutrici. Prima dell’ingresso in cantiere di qualunque impresa esecutrice il CSE è tenuto a verificare la documentazione specifica di ogni impresa esecutrice. Si verificheranno i POS , i dati identificativi dell’Impresa e sua regolarità contributiva, la dichiarazione di organico medio annuo (DOMA), La verifica degli adempimenti di legge in capo alla impresa appaltatrice, alle imprese subappaltarici, ai noli a caldo (con risorse umane), ai noli a freddo(senza operatore) e ai lavoratori autonomi.Si tratta di :a) adempimenti di sicurezza generali di impresa, come per il resto dei settori merceologici;b) adempimenti riferiti a quel singolo cantiere temporaneo e mobile. I documenti naturalmente devono essere : a) presenti; b) continuamente aggiornati;c) idonei e conformi. Si tratta quindi di introdurre procedure di reperimento, conservazione e aggiornamento.
- La riunione periodica per la azione di coordinamento. Questa è una azione che deve essere ripetuta periodicamente nel corso del cantiere. In queste riunioni sarà opportuno anche documentare, con elaborati specifici, le seguenti azioni che interessano il Piano di Sicurezza e Coordinamento: a) Integrare; b) Variare; c) Aggiornare.Si propone di agire condividendo con i soggetti operanti o con precise responsabilità un documento che contenga : un riassunto della discussione (riferimenti specifici ad accordi raggiunti); l’individuazione del responsabile di ogni azione che deve essere intrapresa e la sua data di attuazione, schizzi esplicativi e riferimenti alla documentazione fotografica e al cronoprogramma. Si evidenzia come l’obbiettivo principale di documenti come questo sia : a) Organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l’informazione reciproca. b) Verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia stato applicato e procedere nel caso a variarlo, integrarlo e aggiornarlo. c) Adeguare il cronoprogramma. d) Individuare chi deve fare, dove, che cosa e quando. e) Individuate le lavorazioni interferenti attivarsi in modo che i lavoratori interessati ricevano attraverso la corretta catena di comando le informazioni sulle modalità e le prescrizioni concordate nella riunione. Il verbale della riunione di coordinamento è di fatto una integrazione al PSC
- Sopralluoghi e controlli nel cantiere. Si devono effettuare sopralluoghi per verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia applicato e così che il P.O.S. sia effettivamente eseguito e contestare per iscritto le eventuali inadempienze. Infatti durante le visite in cantiere il coordinatore deve prestare attenzione: a) ai rischi interferenziali dovuti alla contemporanea presenza in cantiere di più lavorazioni di più imprese e di più lavoratori autonomi. b) ai rischi più gravi individuati nella progettazione della sicurezza e riscontrabili nel procedere dell’attività lavorativa. Periodicamente il CSE svolge questa attività. Può accadere che le condizioni del cantiere comportino azioni estreme. La sospensione dei lavori è limitata alla lavorazione (possono essere anche più lavorazioni collegate) che è considerata un pericolo grave ed imminente per i lavoratori. Non può comunque essere il metodo per fare sicurezza, ma la dolorosa eccezione. La sospensione è valida fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici. Il CSE deve valutare secondo il buon senso, l’esperienza e la competenza se il pericolo è grave (può cagionare morte o gravi lesioni) e se è imminente (può concretizzarsi in quel istante). Inoltre deve essere direttamente riscontrato. Inoltre si può presentare il caso della comunicazione da parte del CSE al Committente, previa contestazione scritta all’impresa di inosservanze alle disposizioni della Norma. E’ bene che la segnalazione, relativa alle inosservanze delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, sia eseguita in forma scritta, per poter documentare l’azione. Prima di questa segnalazione il CSE deve contestare per iscritto ai soggetti che ha ritenuto inadempienti, le carenze rilevate in modo da consentire agli stessi di motivare le loro scelte concernenti la sicurezza per creare il necessario contraddittorio con il CSE. Va da sé che questo non inficia la assoluta discrezionalità CSE. Infine se il Committente risulta inerte alla segnalazione scatta l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza all’A.S.L. territorialmente competente e alla D.P.L. per segnalare che il committente non provvede, per quanto di sua competenza. In pratica lo stesso soggetto che conferisce l’incarico professionale al CSE deve essere da questi denunciato, se non si attiva su sua segnalazione. Tale azione del CSE rompe di fatto il rapporto fiduciario che lo lega al Committente. Per i tempi di comunicazione si è espressa la Cassazione Penale sez. III 21 gennaio 2005 n. 1722 che dice che le comunicazioni ivi previste devono essere effettuate “il più presto possibile”.
- Coordinamento dei RLS e RLST. Si eseguiranno riunioni e sopralluoghi con i RLS e gli RLST valutando lo stato di applicazione dei documenti di sicurezza e di quanto previsto dal CCNL. I Coordinatori si impegnano, affinché l’organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell’arco della settimana, i riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, le indennità, l’accoglienza , così come la formazione e la sicurezza, rappresentino temi su cui si svilupperà il confronto . E’ possibile promuovere , qualora ritenuti necessari o su richiesta di una delle parti , incontri periodici con le figure aziendali delle imprese operanti in cantiere preposte al controllo e alla progettazione della sicurezza, con i Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), al fine di monitorare, analizzare e contribuire alla risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le fasi produttive. Tali incontri saranno promossi per il tramite della figura del CSE e non si sostituiscono alle riunioni di coordinamento con le imprese che la stessa figura deve organizzare nell’ordinario svolgimento le sue funzioni.
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