Il ruolo del coordinatore : cosa cambia con il Titolo IV D. Lgs n. 81/2008 – ASL TO1 – Torino – 21 ottobre 2008.
Autore : Ing. Fulvio Giani – Libero Professionista, Coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e Consigliere Segretario della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con l’incarico di referente per i percorsi formativi relativi alla sicurezza nei cantieri.
La realtà dell’edilizia in Piemonte sconta la particolare frammentazione che caratterizza l’organizzazione del lavoro nei cantieri.

CONVEGNO Il fenomeno infortunistico nel comparto edile della città di Torino
Il personale che opera nel cantiere ha un elevato turnover, con carenza di soggetti professionali qualificati e patisce l’impoverimento progressivo della competenze degli attori presenti nei siti produttivi.
In ogni cantiere si rileva un elevato numero di imprese e lavoratori autonomi con più mansioni.
Il tutto complicato dalla polverizzazione dimensionale delle imprese con una massiccia presenza di stranieri.
In questo contesto appare evidente che la sicurezza non si deve limitare ad un obbligo burocratico formale, ma deve essere una realtà condivisa tra tutti gli attori presenti nel processo produttivo.Il professionista che opera nella sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile può assolvere a vari incarichi, a seconda del ruolo che gli viene assegnato.
Il Titolo IV individua tre figure a cui sono assegnati obblighi e da cui deriva la produzione di documentazione di contratto. Le tre figure professionali individuate sono : il responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CPP), il coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dell’opera, di seguito denominato coordinatore in fase di esecuzione (CSE).
In questo intervento si esaminerà il ruolo del CPP e del CSE.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CPP). Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione (CPP) deve redigere il piano di sicurezza. e di coordinamento (PSC) e predisporre un fascicolo (FO), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Con il D. Lgs. 81/2008 nell’allegato XV abbiamo i contenuti minimi del PSC del tutto simili a quelli già previsti nel DPR 222/2003, mentre nell’allegato XVI il FO è definito in tutti i suoi aspetti.
In merito al livello di dettaglio ed alla richiesta oggettiva di fare sicurezza nella progettazione si vuole citare la seguente sentenza della Cassazione ““la relazione tecnica (il PSC) che avrebbe dovuto avere un contenuto specifico, adeguato alle particolari caratteristiche del cantiere che si andava ad aprire, era in realtà una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un qualsiasi cantiere edile, finendo con l’essere in sostanza del tutto inidonea a fronteggiare i rischi che nello specifico potevano presentarsi”.
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione III Penale – Sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008 – Pres. Altieri – Est. Mancini – P. M. Izzo – Ric. V. R. – Il PSC deve avere un contenuto specifico ed adeguato alle peculiari caratteristiche del cantiere a cui fa riferimento e non deve essere una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi nel cantiere e inoltre non può essere privo dei costi della sicurezza. Analogamente altra sentenza evidenzia come il PSC debba avere un contenuto specifico ed adeguato alle peculiari caratteristiche del cantiere a cui fa riferimento.
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione IV Penale – Sentenza n. 30812 del 23 luglio 2008 – Pres. Galbiati – Est. Galbiati – P.M. (Conf.) Stabile – Ric. M. A. – La corte di cassazione conferma la sentenza di condanna nei confronti di un coordinatore per la sicurezza a seguito del crollo di un muro non adeguatamente puntellato in un cantiere edile: aveva predisposto in modo generico il piano di sicurezza e coordinamento.In definitiva il CSE : redige il PSC di cui all’articolo 100, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV e predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Si ricorda che il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Dove per manutenzione ordinaria si intendono : “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Il PSC è parte integrante del contratto di appalto e i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dell’opera (CSE).
CSE: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Innanzi tutto si evidenzia come il CSE non può coincidere con il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice, come già previsto in precedenza, e non può coincidere con un dipendente dell’impresa esecutrice o con il RSPP della stessa.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE):
- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; risulta quindi necessario che valuti preliminarmente il PSC e aggiornarlo, aggiornando se necessario anche gli oneri di sicurezza.
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da’ comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Riprendiamo ora, una per una, le varie azioni del CSE. Ricordiamo che il CSE pianifica e programma la propria attività seguendo l’evoluzione dei lavori e individuando le criticità.
- Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e Coordinamento.Il CSE all’atto dell’assunzione dell’incarico è tenuto a verificare l’adeguatezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tenendo conto delle eventuali modifiche intercorse dopo la fase progettuale, vuoi per il contesto ambientale o per modifiche del progetto originale.Nel caso che le modifiche siano tali da non rendere più idoneo il Piano di Sicurezza e Coordinamento originale, il CSE procederà all’aggiornamento del Piano. Di questa attività deve rimanere evidenza documentale.Si ricorda che il PSC è un documento non statico, ma dinamico e deve essere adeguato in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. Interessante citare la Cassazione penale sez. IV 03 aprile 2004 n. 24010 che citando l’azione del CSE dice che “ … egli (il CSE), presente quotidianamente in cantiere, è tenuto ad introdurre prima della effettuazione dei lavori le necessarie modifiche al Piano di Sicurezza e, comunque, in caso di assenza di tali modifiche, a disporre la sospensione dei lavori …”. Si ragioni su quel quotidianamente. Nella prassi il numero, la frequenza ed i contenuti delle riunioni e delle visite è sempre stato considerato a discrezione del CSE in funzione dello specifico cantiere.
- Riunione preliminare di coordinamento prima dell’inizio dei lavori. Si tratta di invitare le imprese esecutrici aggiudicatarie degli appalti e di richiedere la presenza del Responsabile dei Lavori (o del Committente) e del Direttore dei Lavori. Nella riunione preliminare si trattano di solito i seguenti argomenti : a) Illustrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e qual è il suo spirito progettuale; b) Illustrare il metodo con cui il CSE effettuerà azioni di coordinamento e controllo. C) Richiedere quali sono i dettagli che dovranno essere contenuti nel POS; d) Analizzare le richieste migliorative della sicurezza proposte dalle imprese esecutrici. Si considera riunione preliminare ogni riunione che deve essere ripetuta prima dell’ingresso in cantiere di una nuova impresa.
- Verifica dei documenti e dei P.O.S. delle imprese esecutrici. Prima dell’ingresso in cantiere di qualunque impresa esecutrice il CSE è tenuto a verificare la documentazione specifica di ogni impresa esecutrice. Si verificheranno i POS , i dati identificativi dell’Impresa e sua regolarità contributiva, la dichiarazione di organico medio annuo (DOMA), La verifica degli adempimenti di legge in capo alla impresa appaltatrice, alle imprese subappaltarici, ai noli a caldo (con risorse umane), ai noli a freddo(senza operatore) e ai lavoratori autonomi.Si tratta di :a) adempimenti di sicurezza generali di impresa, come per il resto dei settori merceologici;b) adempimenti riferiti a quel singolo cantiere temporaneo e mobile.I documenti naturalmente devono essere :a) presenti;b) continuamente aggiornati;c) idonei e conformi.Si tratta quindi di introdurre procedure di reperimento, conservazione e aggiornamento.
- La riunione periodica per la azione di coordinamento. Questa è una azione che deve essere ripetuta periodicamente nel corso del cantiere.In queste riunioni sarà opportuno anche documentare, con elaborati specifici, le seguenti azioni che interessano il Piano di Sicurezza e Coordinamento: a) Integrare; b) Variare; c) Aggiornare.Si propone di agire condividendo con i soggetti operanti o con precise responsabilità un documento che contenga : un riassunto della discussione (riferimenti specifici ad accordi raggiunti); l’individuazione del responsabile di ogni azione che deve essere intrapresa e la sua data di attuazione, schizzi esplicativi e riferimenti alla documentazione fotografica e al cronoprogramma.Si evidenzia come l’obbiettivo principale di documenti come questo sia :a) Organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l’informazione reciproca.b) Verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia stato applicato e procedere nel caso a variarlo, integrarlo e aggiornarlo.c) Adeguare il cronoprogramma.d) Individuare chi deve fare, dove, che cosa e quando.e) Individuate le lavorazioni interferenti attivarsi in modo che i lavoratori interessati ricevano attraverso la corretta catena di comando le informazioni sulle modalità e le prescrizioni concordate nella riunione. Il verbale della riunione di coordinamento è di fatto una integrazione al PSC.
- Sopralluoghi e controlli nel cantiere. Si devono effettuare sopralluoghi per verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia applicato e così che il P.O.S. sia effettivamente eseguito e contestare per iscritto le eventuali inadempienze.Infatti durante le visite in cantiere il coordinatore deve prestare attenzione:a) ai rischi interferenziali dovuti alla contemporanea presenza in cantiere di più lavorazioni di più imprese e di più lavoratori autonomi.b) ai rischi più gravi individuati nella progettazione della sicurezza e riscontrabili nel procedere dell’attività lavorativa.Periodicamente il CSE svolge questa attività. Può accadere che le condizioni del cantiere comportino azioni estreme.
La sospensione dei lavori è limitata alla lavorazione (possono essere anche più lavorazioni collegate) che è considerata un pericolo grave ed imminente per i lavoratori. Non può comunque essere il metodo per fare sicurezza, ma la dolorosa eccezione. La sospensione è valida fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici. Il CSE deve valutare secondo il buon senso, l’esperienza e la competenza se il pericolo è grave (può cagionare morte o gravi lesioni) e se è imminente (può concretizzarsi in quel istante). Inoltre deve essere direttamente riscontrato. Inoltre si può presentare il caso della comunicazione da parte del CSE al Committente, previa contestazione scritta all’impresa di inosservanze alle disposizioni della Norma. E’ bene che la segnalazione, relativa alle inosservanze delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, sia eseguita in forma scritta, per poter documentare l’azione. Prima di questa segnalazione il CSE deve contestare per iscritto ai soggetti che ha ritenuto inadempienti, le carenze rilevate in modo da consentire agli stessi di motivare le loro scelte concernenti la sicurezza per creare il necessario contraddittorio con il CSE. Va da sé che questo non inficia la assoluta discrezionalità CSE. Infine se il Committente risulta inerte alla segnalazione scatta l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza all’A.S.L. territorialmente competente e alla D.P.L. per segnalare che il committente non provvede, per quanto di sua competenza. In pratica lo stesso soggetto che conferisce l’incarico professionale al CSE deve essere da questi denunciato, se non si attiva su sua segnalazione.
Tale azione del CSE rompe di fatto il rapporto fiduciario che lo lega al Committente. Per i tempi di comunicazione si è espressa la Cassazione Penale sez. III 21 gennaio 2005 n. 1722 che dice che le comunicazioni ivi previste devono essere effettuate “il più presto possibile”. - Coordinamento dei RLS e RLST. Si eseguiranno riunioni e sopralluoghi con i RLS e gli RLST valutando lo stato di applicazione dei documenti di sicurezza e di quanto previsto dal CCNL. I Coordinatori si impegnano, affinché l’organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell’arco della settimana, i riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, le indennità, l’accoglienza , così come la formazione e la sicurezza, rappresentino temi su cui si svilupperà il confronto . E’ possibile promuovere , qualora ritenuti necessari o su richiesta di una delle parti , incontri periodici con le figure aziendali delle imprese operanti in cantiere preposte al controllo e alla progettazione della sicurezza, con i Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), al fine di monitorare, analizzare e contribuire alla risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le fasi produttive. Tali incontri saranno promossi per il tramite della figura del CSE e non si sostituiscono alle riunioni di coordinamento con le imprese che la stessa figura deve organizzare nell’ordinario svolgimento le sue funzioni.