La Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda si è espressa con la sentenza n. 28575 del 20 Dicembre 2013 in cui afferma che i vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali possono essere denunciati entro dieci anni dal momento in cui se ne viene a conoscenza. Fino ad ora era valso il temine di otto giorni previsto dall’articolo 2226 del Codice Civile, ma la Cassazione ha affermato che l’opera intellettuale è più eterogenea di quella manuale e la valutazione tecnica di un progetto non può essere effettuata in pochi giorni. In questa ottica il risarcimento del danno può essere evitato solo se il professionista dimostra la presenza di cause che non gli si possono imputare. Preoccupa l’aspetto temporale e in particolar modo il suo inizio identificabile nel momento in cui il Committente ne viene a conoscenza. Se il professionista che ha svolto la attività intellettuale è chiamato in giudizio per aver omesso di presentare al committente e all’impresa esecutrice un adeguato e articolato progetto, egli concorre a livello di responsabilità e analogamente come direttore dei lavori è chiamato a rispondere per non avere vigilato sulla sua realizzazione e non avere quindi evitato errori gravi nell’esecuzione delle opere.