Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è espresso (Circolare n. 382 del 10 giugno 2014). Le disposizioni di legge relative a questo argomento non determinano l’insorgenza di un obbligo di dotazione del POS da parte dei professionisti ingegneri interessati alla data del 30 giugno 2014, bensì danno al cliente un ampliamento delle modalità di pagamento attraverso le quali l’utenza è legittimata a corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione effettuata. Si viene pertanto a configurare a carico dei professionisti interessati un semplice onere, inteso quale situazione giuridica passiva di soggezione all’iniziativa altrui. Infatti il Cliente può avvalersi dello strumento POS e il professionista non può sottrarsi a questa sua volontà. Nel caso in cui l’ingegnere non sia dotato di POS il Cliente non è esonerato dal pagamento della prestazione, ma essendo suo diritto avvalersi dello strumento POS, mette l’ingegnere creditore in una situazione senza via d’uscita. Un accordo preventivo sulle modalità di pagamento formalizzato nell’incarico cautela entrambe le parti. La lettera di incarico dovrà quindi anche formalizzare questo aspetto.