Si ricomincia a parlare di Titolo IV D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. e del Decreto Palchi e Fiere. Pare che il Decreto sia stato sottoposto nuovamente al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro per essere firmato. Alcune considerazioni in merito. Il Decreto Palchi e Fiere prevede l’applicazione del Titolo IV solo a fronte di certe dimensioni dell’apprestamento, quasi che la necessità di coordinamento dipenda dalle dimensioni del cantiere e non dal fatto che più Imprese operino contemporaneamente in uno spazio ristretto e in tempi molto brevi. Il provvedimento prende in esame separatamente gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche accumulando realtà molto diverse. Il Decreto stabilisce per ciascuna delle due categorie di eventi quali attività devono applicarsi le disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. , quali sono le particolari esigenze di cui tenere conto nell’applicazione del suddetto quadro norme e in quali particolari casi, per le attività considerate, non operano le disposizioni del decreto in commento in combinato e quelle del Testo Unico. Il campo di applicazione del decreto per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali contempla le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e smontaggio con impianti audio, luci e di tecnica di scena, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. A tale proposito, si deve intendere per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale e per le manifestazioni fieristiche le attività di approntamento e smantellamento di strutture di allestimento. Proprio nel campo degli allestimenti fieristici la difficoltà nel definire i ruoli, nell’ottica del Titolo IV, renderà complicata l’attuazione della Norma.