Recentemente due sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato aspetti diversi, ma sempre riconducibili all’obbligo di vigilanza in capo al coordinatore in fase di esecuzione. Infatti la funzione del coordinamento non si limita a compiti organizzativi e/o di raccordo e/o di collegamento tra le imprese che operano alla realizzazione dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori delle imprese. La sua è una posizione di garanzia . Ogni coordinatore, per i compiti e le funzioni che gli sono stati assegnati, ha una posizione di garanzia sull’applicazione delle misure di sicurezza nel cantiere. E’ quindi necessario che effettui un controllo effettivo e concreto attraverso una “alta vigilanza” che non vuol dire essere costantemente presente in cantiere. Il Coordinatore deve quindi contestare alle imprese esecutrici le eventuali violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro e deve provvedere a verificare con continuità e tempestività che le imprese adempiano alle prescrizioni a loro impartite. (Cassazione Penale Sezione IV 22 giugno 2015 n. 26289 e 2 luglio 2015 n. 28132).
Diciamo che tali sentenze non fanno altro che ribadire quanto già detto dalla sentenza n° 1490/2015 della Sez. IV della Cassazione (la prima che ha cominciato a parlare di “alta vigilanza”).
Va tenuto conto anche che, quando si arriva in Cassazione, il più delle volte si arriva già con due sentenze di condanna sulle spalle. Ciò vuol dire che:
– la si è fatta grossa …,
– la strategia difensiva (legale e tecnica) era errata.
Comunque, andando sul sito di Olympus Università di Urbino, nella giurisprudenza penale di merito, ci sono un bel po’ di sentenze “non appellate” di assoluzione del CSE, dove i Giudici attenti hanno ben chiarito quale debba essere la condotta penalmente esigibile da parte di questa figura.