Ricevo personalmente molte richieste di chiarimento circa l’obbligo di aggiornamento per la qualifica di coordinatore in fase di progetto e di esecuzione. Ricordo a tutti che, per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima del 15 maggio 2008, è necessario avere fatto un primo aggiornamento di 40 ore per il periodo tra il 15 maggio 2008 e il 15 maggio 2013 per poter esercitare. Inoltre per il periodo tra il 15 maggio 2013 e il 15 maggio 2018 è necessario fare un altro aggiornamento di 40 ore e c’è tempo per effettuarlo fino al 15 maggio 2018. Infatti l’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 – CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER CSP E CSE – prevede “[…] l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. […] Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”, cioè 15 maggio 2008. L’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, punto 10, prevede inoltre quanto segue: “In ogni caso, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. Resta inteso che, in analogia a quanto previsto per gli RSPP e gli ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, […] – tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio […])”. Sulla base di quanto sopra riportato, per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima del 15 maggio 2008, alla data attuale è sufficiente dimostrare di aver effettuato 40 ore aggiornamento entro la scadenza del primo quinquennio, il 15 maggio 2013; per la conclusione delle ulteriori 40 ore di aggiornamento, riferite al secondo quinquennio, vi sarà invece tempo fino al 15 maggio 2018. Si ricorda inoltre che il punto 9 del succitato Accordo prevede che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP sia da ritenersi valida ai fini dell’aggiornamento per coordinatore per la sicurezza. Si suggerisce ai Colleghi di non aspettare l’ultima occasione per non creare inutili affollamenti.