Con il Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2008 il promesso Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, assume contorni più precisi e definiti, tali da consentire la presentazione alle Camere e successivamente al Consiglio dei Ministri, prima delle prossime Elezioni.
Alcuni aspetti, hanno richiamato l’attenzione di quanti si occupano della sicurezza sul lavoro e di quanti hanno a cuore questo particolare comparto, delle Legislazione e della Norma.
In primo luogo, è da evidenziare come le disposizioni, in materia di salute e sicurezza, trovano implementato il campo di applicazione, in quanto queste sono indirizzate a tutti i lavoratori, che operano in un ambiente produttivo.

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Ci si riferisce quindi anche ai lavoratori autonomi, ai lavoratori a progetto e ai lavoratori interinali.Altro aspetto da non sottovalutare, è il potenziamento delle prerogative dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la novità della introduzione di una nuova figura, pensata per operare in ambienti complessi e articolati, quale il rappresentante del sito produttivo.
A supporto degli Organi di Vigilanza sarà posto in atto un sistema informativo, che raccoglierà notizie e informazioni sugli eventi infortunistici, sulla attività ispettiva e su quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro.
Tale strumento sarà funzionale a indirizzare la necessaria azione degli Organi. Il documento accoglie, inoltre, quanto in questi ultimi tempi la società civile coralmente ha richiesto, in merito alla nascita di una nuova sensibilità a fronte del problema dell’infortunio sul lavoro.
Infatti sostiene l’inserimento nei programmi, della scuola e dell’università, della materia della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. La corretta percezione del pericolo, la consapevolezza della valutazione del rischio che comporta e la percezione del danno che ne può conseguire, devono diventare, in quanti percorrono il processo formativo scolastico e universitario, nozioni acquisitee condivise.
Si segnala anche l’istituzione del libretto sanitario e di rischio del lavoratore, documento che lo accompagnerà nella sua storia professionale, indipendentemente dal fatto che cambi il lavoro o la qualifica. Interessante segnalare come la tutela del lavoratore, in caso di inidoneità alla mansione specifica, sia rafforzata, in quanto si prevede che il lavoratore adibito a mansioni inferiori, in caso di inidoneità riscontrata, conservi retribuzione e qualifica di provenienza.
Infine alcune informazioni relative alla revisione del sistema sanzionatorio, che tanto ha infiammato il dibattito tra le associazioni imprenditoriali ed i sindacati.
E’ stata prevista la pena dell’arresto, da sei a diciotto mesi, per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio a cui possono essere esposti i lavoratori in ditte, che svolgano attività soggette ad un elevato pericolo.
Nei casi meno gravi di inadempienza, al datore di lavoro si applicherà la sanzione dell’arresto o della sola ammenda, con un’attenta gradazionedelle sanzioni, in relazione alle specifiche violazioni.
Le norme del Codice Penale, essendo estranee all’oggetto della delega,restano invariate.