La responsabilità delle persone giuridiche nella sicurezza sul lavoro Nuovi aspetti normativi
Chi si occupa di consulenza di sicurezza sul lavoro per le aziende, in questo periodo, riceve molte richieste di chiarimento, relativamente alla responsabilità delle persone giuridiche, a fronte di quanto è stato introdotto dal D. Lgs. N. 81/2008.
Risulta quindi necessario dare un modesto apporto al chiarimento della questione, rimandando ogni approfondimento al contributodi un Legale.

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Nel 2001 il D. Lgs. N. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti.Questa tematica è risultata assolutamente innovativa ed è stata ripresa dalla L. 123/2007 e dal D. Lgs. N. 81/2008, in materia della sicurezza sul lavoro.
L’estensione della responsabilità sociale alla sicurezza sul lavoro, ha esteso i reati punibili, alle ipotesi di omicidio e di lesioni colpose, quando queste sono connesse a violazioni della Norma, che tratta di sicurezza e di igiene sul lavoro.
La responsabilità va accertata dal giudice penale e il quadro sanzionatorio, che ne deriva, può essere evitato, a fronte della dimostrazione dell’ente di aver adottato un adeguato modello di organizzazione. L’estensione della responsabilità sociale è individuata nell’art. 9 del L. 123/2007, mentre il D. Lgs. N. 81/2008, pur ribadendo, ha dato indicazione di quali strumenti devono essere utilizzati per esimersi da responsabilità.
E’ necessario ricordare che se il fatto è imputabile all’ente, deve essere dimostrato che il reato è stato commesso a causa di un vantaggio economico per l’ente. Per chiarire, è necessario dimostrare che la lesionecolposa o l’omicidio colposo sono risultato di mancata adozione di misure di sicurezza, che ha comportato per l’ente un risparmio di costi.
Il reato deve derivare da una colpa di organizzazione, quindi dalla mancata adozione o osservanza di livelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato. L’ente si esime dalla responsabilità, quando assume regole di condotta volte ad impedire la commissione del reato.
Nell’art. 30 del D. Lgs. N. 81/2008 si dettagliano con particolare attenzione i nuovi criteri del modello di organizzazione e di gestione e si evidenzia che questo deve essere adottato ed efficacemente attuato. La responsabilità della società, risiede nel fatto che il reato è stato commesso per suo interesse o vantaggio e quindi è importante la finalità dell’azione,che viene posta in essere.Per evitare questo, è necessario porre in atto un modello organizzativo, per cui il sistema sia predisposto a funzionare.
L’applicazione di questo atteggiamento mette al sicuro l’ente e lo esime dalla responsabilità. Il modello di organizzazione da applicare deve assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici. In particolare la valutazione dei rischi, il rispetto degli standard tecnico strutturali, le attività organizzative, la sorveglianza sanitaria, l’informazione la formazione e l’addestramento dei lavoratori, la vigilanza e le verifiche. In particolare dovrà sempre essere dimostrato che, se l’illecito è stato commesso, l’autoreha operato in modo fraudolento, eludendo e raggirando il modello posto in atto.
Si tratterà quindi di riprendere in mano il modello organizzativo di ogni azienda, con particolare attenzione a verificare il sistema prevenzionale e il sistema delle deleghe, gli organigrammi, gli obblighi di informazione e colloquio, ad esempio, tra Medico Competente e RSPP e le sanzioni disciplinari.
In riferimento agli aspetti sanzionatori è interessante ricordare qual è il valore di una quota. Questa è calcolata in funzione dellecondizioni economiche e patrimoniali della società in questione e varia da € 258,23 a € 1’549,37. Il D. Lgs. N. 81/2008 ha previsto una sanzione pecuniaria pari a 1’000 quote (da € 258’230,00 a € 1’549’370,00) per l’ipotesi in cui l’ente non abbia fatto la valutazione del rischio e che da tale mancanza sia derivata la morte del lavoratore.
Inoltre una sanzione tra le 250 quote (da € 64’557,50 a € 387’342,50) e le 500 quote (da € 129’115,00 a € 774’685,50) se la morte del lavoratore è avvenuta perviolazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.Mentre a fronte di lesioni gravi o gravissime la sanzione non sarà superiore a 250 quote (da € 64’557,50 a € 387’342,50).
Inoltre sono poste in atto anche sanzioni interdittive : nel primo e nel secondo caso, una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno e nel terzo caso una durata non superiore a sei mesi. La sanzione di tipo interdittivo comporta l’interdizionedell’esercizio della attività, ma anche la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, etc. .
Non è difficile immaginare cosa, questo comporti, per la vita e la visibilità di una azienda e quale implicazione genera ad ogni livello, tra gli altri anche solo sotto gli aspetti assicurativi.Con l’estensione alla responsabilità delle persone giuridiche, a fronte di quanto è stato introdotto dal D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, si aprono nuovi orizzonti per l’applicazione del D. Lgs. N. 231/2001.
In futuro tale estensione potrà comportare lo stesso approccio in altri campi dell’ingegneria, quale ad esempio quello ambientale, seguendo la strada già tracciata dal Parlamento Europeo.