Ingegneri Torino 6
Ingegneri Torino 6Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: gli obblighi e la documentazione di cantiere (D. Lgs. N. 81/2008 Titolo IV) La FOIT, allo scopo di attuare la sua missione di qualificazione e aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri, ha attivato il servizio, ormai obbligatorio, di riqualificazione quinquennale. Tale iniziativa ha avuto un notevole successo, anche perché non è ancora definito, da quando bisogna calcolare i cinque anni, se dalla data in cui è stato seguito il corso di qualificazione, oppure se dalla data del 15 maggio 2008, giorno in cui è stato pubblicato il Decreto. Fino ad ora si è considerata più corretta la seconda ipotesi, ma sulla letteratura specializzata, i sostenitori della prima ipotesi, tra cui alcune firme autorevoli,cominciano ad avanzare alcuni dubbi.In attesa della pubblicazione delle Linee Guida, la FOIT continua ad erogare il servizio e sta già formando 150 Colleghi, che con estrema previdenza, si stanno sottoponendo al percorso formativo proposto.In questo articolo, quale contributo all’aggiornamento professionale, si vuole descrivere l’attività del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Il professionista, che opera nella sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, può assolvere a vari incarichi, a seconda del ruolo che gli viene assegnato.Il Titolo IV, del D. Lgs. N. 81/2008, individua, anche, il ruolo e la attività del coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dell’opera, di seguito denominato CSE.Durante la realizzazione dell’opera, il CSE :a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; risulta quindi necessario che valuti preliminarmente il PSC e aggiornarlo, aggiornando se necessario anche gli oneri di sicurezza.c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da’ comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.La Norma comporta quindi una serie di azioni la cui prassi nel tempo si è consolidata e compone quella che è la attività operativa del CSE. Il CSE, all’atto dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a verificare l’adeguatezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tenendo conto delle eventuali modifiche intercorse dopo la fase progettuale. Nel caso che le modifiche siano tali da non rendere più idoneo il PSC originale, il CSE procederà all’aggiornamento del PSC o, nel caso, alla sua nuova progettazione.E’ bene ricordare che il PSC è un documento non statico, ma dinamico, e deve essere adeguato in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.Il CSE è tenuto ad introdurre, prima della effettuazione dei lavori, le necessarie modifiche al PSC e, comunque, in caso di assenza di tali modifiche, a disporre la sospensione dei lavori. Altra azione importante alla gestione del cantiere è la riunione preliminare di coordinamento prima dell’inizio dei lavori. Si tratta di invitare le imprese esecutrici aggiudicatarie degli appalti e di richiedere la presenza del Responsabile dei Lavori, che ora coincide con il Direttore dei Lavori, e del Committente.Nella riunione preliminare il CSE, di solito, illustra il PSC e qual è il suo spirito progettuale, condivide con i vari soggetti operanti quale sarà il metodo con cui effettuerà azioni di coordinamento e controllo, evidenzia quali saranno i dettagli che dovranno essere contenuti nel P.O.S. e analizza le richieste migliorative della sicurezza proposte dalle imprese esecutrici.E’ bene considerare come riunione preliminare ogni riunione che deve essere ripetuta prima dell’ingresso in cantiere di una nuova impresa. Prima dell’ingresso in cantiere di qualunque impresa esecutrice, il CSE è tenuto a verificare la sua documentazione specifica. Si verificheranno il P.O.S. , i dati identificativi dell’Impresa e sua regolarità contributiva, la dichiarazione di organico medio annuo (D.O.M.A.), La verifica degli adempimenti di legge in capo alla impressa appaltatrice, alle imprese subappaltarici, ai noli a caldo (con risorse umane), ai noli a freddo (senza operatore) e ai lavoratori autonomi. Il nuovo testo di legge ha introdotto una utile check list per la verifica della idoneità professionale di quanti interverranno. I documenti nel cantiere dovranno essere presenti, continuamente aggiornati, idonei e conformi.Ogni CSE deve quindi introdurre procedure di reperimento, di conservazione e di aggiornamento. Altro momento di grande importanza è la riunione periodica per la azione di coordinamento, che deve essere ripetuta periodicamente nel corso della vita del cantiere. Solitamente il verbale contiene un riassunto della discussione, con riferimenti specifici agli accordi raggiunti, l’individuazione del responsabile di ogni azione che deve essere intrapresa e la sua data di attuazione, schizzi esplicativi e riferimenti alla documentazione fotografica e al cronoprogramma.Si evidenzia come l’obbiettivo principale sia quello di organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l’informazione reciproca, di verificare che il PSC sia stato applicato e di procedere, nel caso, a variarlo, integrarlo e aggiornarlo.Inoltre si tratterà di adeguare il crono programma, individuando chi deve fare, che cosa, dove e quando. Infatti, individuate le lavorazioni interferenti, ci si potrà attivare in modo che i lavoratori interessati ricevano, attraverso la corretta catena di comando, le informazioni sulle modalità da attivare e le prescrizioni concordate nella riunione. Il verbale della riunione di coordinamento sarà di fatto un documento di integrazione al PSC.Altra attività importante sono i sopralluoghi per verificare che il PSC sia applicato e così che il P.O.S. sia effettivamente eseguito.Sarà quindi necessario contestare per iscritto le eventuali inadempienze, prestando attenzione ai rischi interferenziali dovuti alla contemporanea presenza in cantiere di più lavorazioni, di più imprese e di più lavoratori autonomi e ai rischi più gravi individuati nella progettazione della sicurezza e riscontrabili nel procedere dell’attività lavorativa. Può accadere che le condizioni del cantiere comportino azioni estreme.La sospensione dei lavori, da parte del CSE, è limitata alla lavorazione (possono essere anche più lavorazioni collegate), che è considerata un pericolo grave ed imminente per i lavoratori. Non può comunque essere il metodo per fare sicurezza, ma la dolorosaeccezione. La sospensione è valida, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici.Il CSE, dopo un diretto riscontro, deve valutare secondo il buon senso, l’esperienza e la competenza, se il pericolo è grave (può cagionare morte o gravi lesioni) e se è imminente (può concretizzarsi proprio in quel istante). Se la irregolarità si protrae, è necessaria la comunicazione, da parte del CSE, al Committente, previa contestazione scritta all’impresa. E’ bene che la segnalazione, sia eseguita in forma scritta, per poter documentare l’azione.Infine se il Committente risulta inerte alla segnalazione, scatta l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza all’A.S.L. , territorialmente competente, e alla D.P.L. . Il CSE dovrà segnalare, il più presto possibile, che il Committente non provvede a intervenire sull’impresa, per quanto di sua competenza. In pratica, lo stesso soggetto che conferisce l’incarico professionale al CSE, deve essere da questi denunciato, se non si attiva su sua segnalazione. Tale azione del CSE rompe di fatto il rapporto fiduciario, che lo lega al Committente. In ultimo il CSE è tenuto a favorire il coordinamento dei RLS e RLST.Si eseguiranno riunioni e sopralluoghi con i RLS e gli RLST valutando lo stato di applicazione dei documenti di sicurezza e di quanto previsto dal CCNL.Il CSE si impegna, affinché l’organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell’arco della settimana, i riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, le indennità, l’accoglienza , così come la formazione e la sicurezza, rappresentino temi su cui sviluppare un confronto.Gli incontri, promossi dal CSE, non sostituiscono le riunioni di coordinamento con le imprese, ma sono una attività a parte.In sintesi, questa è la attività del CSE, così come è richiesta dal D. Lgs. N. 81/2008, secondo quella prassi che, chi opera per la sicurezza nei cantieri, mette in esecuzione ogni giorno.Scarica articolo in formato PDF
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