Volendo fare la storia della formazione obbligatoria dobbiamo partire dal Decreto Legge 13/08/2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e dalla Legge 14/09/2011 n. 148 dove all’art. 3 comma 5 b troviamo scritto “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione” . Nei dodici mesi successivi è stato emanato il DPR 07/08/2012 n. 137 che è il previsto regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali in cui all’art. 1 comma 1 è definita la professione regolamentata che “si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e’ consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità” e il professionista che “si intende l’esercente la professione regolamentata”.
Continuando la lettura del DPR n. 137 è bene soffermarsi all’art. 7 dedicato alla Formazione Continua dove al comma 1 si legge “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare” . Al comma 2 “I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.
Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso” . al comma 3 “Il consiglio nazionale dell’ordine … disciplina con regolamento … le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento … i requisiti minimi … il valore del credito formativo professionale” .
Facendo riferimento a quanto sopra è stato evidenziato il CNI pubblica in data 15/07/2013 il regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale in cui è chiaro che l’obbligo riguarda gli ingegneri che svolgono attività professionale. Il credito formativo professionale il cui acronimo CFP diventerà per ogni ingegnere l’unità di misura della propria formazione continua ed obbligatoria.
Per poter esercitare la professione ogni iscritto dovrà avere dal 01 gennaio 2014 un minimo di 30 CFP. In realtà per ogni professionista iscritto all’Ordine l’accredito iniziale sarà di 60 CFP di cui 30 si consumeranno nel corso di ogni anno solare.
Per integrare il consumo annuo il professionista potrà accedere alla formazione professionale articolata in: apprendimento non formale (i corsi organizzati dagli Ordini Professionali), apprendimento informale (pubblicazioni, brevetti, etc.) e apprendimento formale (corsi universitari). A prescindere dalla attività svolta il numero massimo di CFP cumulabili è di 120. Interessante è la retroattività per tutti i corsi organizzati dal proprio ordine territoriale nel 2013 che andranno ad incrementare il punteggio iniziale di ingresso al 2014.
Qualora un iscritto eserciti senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale il Consiglio dell’Ordine territoriale è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina competente.
Autore : Fulvio GIANI ingegnere libero professionista – studioing@gianifulvio.191.it