Il luogo confinato è un ambiente che solitamente non è un luogo di lavoro, ma in cui è necessario svolgere una attività lavorativa e in cui l’accesso e la conseguente uscita è assolutamente disagevole. Inoltre al suo interno possono essere presenti sostanze tossiche e/o inquinanti che possono comportare un grave danno al lavoratore che vi accede. A tale scopo questa attività può essere svolta solo da lavoratori qualificati come da D.P.R. n. 177/2011 e il ricorso al subappalto può avvenire solo se autorizzato espressamente dal Datore di Lavoro Committente e con personale a sua volta qualificati come da D.P.R. n. 177/2011. Al Datore di Lavoro Committente rimane l’obbligo di individuare un proprio rappresentante e di fornire a al datore di lavoro e a tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento in cui sono chiamati a svolgere attività, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all’attività. Il Datore di Lavoro Committente autorizzerà l’avvio dei lavori e produrrà l’autorizzazione scritta. Il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, soggetto in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed aver comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f del DPR n° 177 del 14/09/2011 sugli ambienti confinati, deve essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono i lavori. Il suo compito è vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi con lo scopo di limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal Datore di Lavoro Committente.