Su questo spinoso argomento si segnala la Sentenza della Cassazione Penale Sezione IV 19 agosto 2014 n. 35970 dove il Direttore Lavori è stato condannato. Ma cosa ha indotto la Corte a condannare il professionista? Il Direttore Lavori ha per incarico l’attività di sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse del Committente. Il suo operato, o per incarico specifico o per sua condotta, può portare ad effettuare una concreta ed effettiva ingerenza nell’organizzazione del cantiere. In questo caso la partecipazione, concreta ed effettiva, all’organizzazione delle attività nel corso delle quali si verifica l’infortunio lo pone in una condizione di garanzia per la tutela delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Questa Sentenza è quindi un preciso monito a svolgere la attività prevista dall’incarico o a non includere, in questo, ruoli che non gli appartengono o avere atteggiamenti e condotte che si possono attribuire ad un direttore tecnico di cantiere. La gestione spicciola del cantiere e l’impartire direttamente alle maestranze ordini può evidenziare un profilo di responsabilità a fronte della criticità. In conclusione il Direttore Lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza attiva nell’organizzazione del cantiere.