Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito “come criteri di commisurazione delle parcelle ….. oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato UE (per intenderci sta parlando dei nostri Ordini Professionali), che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno”. Il Consiglio di Stato in Italia, con la Sentenza n. 238/2015, ha accolto la linea del giudice europeo, stabilendo che la regola deontologica che impone di praticare compensi che tengono conto del decoro della professione è “restrittiva della concorrenza e non può essere considerata necessaria al perseguimento di legittimi obiettivi collegati alla tutela del consumatore. Il fine di tutelare il consumatore viene adeguatamente perseguito dall’ordinamento nazionale tramite altri strumenti, che trovano il loro principale ambito di applicazione nella disciplina del singolo rapporto tra professionista e cliente, e si traducono nella previsione di rimedi civilistici, la cui piena operatività non richiede l’attribuzione di alcun potere di vigilanza all’Ordine professionale”. Quindi, il professionista, che emette una parcella molto ridotta, non può essere sanzionato dall’Ordine Professionale competente per violazione del decoro professionale. Neanche è possibile appellarsi all’art. 2233, comma 2, del Codice Civile che, per il contratto d’opera intellettuale, prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Infatti secondo il Consiglio di Stato, questa norma “si riferisce al singolo professionista e ai suoi rapporti con il cliente nell’ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti”. Gli effetti della sentenza riguardano la parificazione dei professionisti alle imprese. I clienti/consumatori possono tutelarsi nell’ambito della giustizia ordinaria facendo riferimento alla concorrenza sleale (art. 2598 CC), alle pratiche commerciali scorrette (art. 27 D. Lgs. n. 206/2005) e alle offerte basse in modo anomalo (D. Lgs. n. 163/2006). Le Professioni rimangono regolamentate, ma si devono comportare come un’Impresa, affermazione che ha già in sé un controsenso. Il Cliente che valuta idonea la prestazione, solo in funzione del iniziale costo minore, si esporrà al rischio di comprare un servizio non adeguato alle sue esigenze, con pesanti conseguenze economiche e di risultato. L’assenza di tariffe comporterà la mancanza di importi di riferimento per gli onorari e l’impossibilità dell’Ordine Professionale di intervenire, almeno, sugli aspetti legati al decoro. Ricordiamo inoltre che il risparmio sul costo del professionista non incide sui costi complessivi di qualunque intervento, ma la qualità non eccelsa di una prestazione professionale comporta sempre danni e costi aggiuntivi per il Cliente.