Si ricorda che in forza dell’ “Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012” per la formazione degli addetti all’uso di attrezzature di lavoro, che risultavano già incaricati alla data del 12 marzo 2013, questi sono gli ultimi giorni per farsi riconoscere la formazione pregressa e completare l’aggiornamento previsto. Infatti per avvalersi della formazione effettuata, prima dell’entrata in vigore dell’accordo, è necessario, entro il 12 marzo 2015, frequentare un corso di aggiornamento di sole 4 ore. Nel caso che non si ottemperi, l’obbligo comporta un corso completo. Infatti, dopo il 12 marzo, anche coloro che avevano un minimo di formazione pregressa, dovranno frequentare un corso completo per l’uso delle attrezzature : piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (pale, terne, escavatori) e pompe per calcestruzzo. Si ricorda che è il datore di lavoro (art. 37.1) che assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata o meglio che risulti efficace, mentre il RSPP deve (art. 33.1, d) provvedere a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. L’intestatario del progetto di formazione, insieme con il docente da lui incaricato, hanno responsabilità (in solido col datore di lavoro), circa l’efficacia della formazione erogata. Per questo tali soggetti dovranno avere attenzione a formulare un giudizio finale di valutazione, che sia concretamente attendibile e professionalmente corretto. Tornando alla attività del Coordinatore, urge inviare a tutte le Imprese Esecutrici una comunicazione di promemoria e, in prossimità della data di scadenza, verificare se gli operatori hanno titolo di utilizzare tali attrezzature.