Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dei Trasporti hanno congiuntamente firmato la Circolare n. 3/2015, in cui sono stati resi chiarimenti circa la obbligatorietà della Marcatura CE, limitatamente ai dispositivi di ancoraggio mobili (DPI), escludendo quindi quelli cosiddetti permanenti. La Circolare fornisce fondamentali chiarimenti circa l’esistenza e la distinzione di due tipologie di dispositivi: A) dispositivi che seguono il lavoratore e quindi soggetti a trasportabilità. B) dispositivi installati, in modo permanente, sull’opera medesima, quindi, fissi e non trasportabili e che non seguono il lavoratore al termine della sua attività. Essendo i dispositivi di ancoraggio di natura permanente (che abbiamo identificato con B), installati e quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n.475/1992 e non devono riportare la marcatura prevista invece per i sopra citati DPI (che abbiamo identificato con A), come individuati nel D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. segnatamente all’art.76. Ma dobbiamo ricordare che i dispositivi cosiddetti permanenti (che abbiamo identificato con B) devono considerarsi prodotti da costruzione e quindi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n.305/2011, che ha fissato le condizioni armonizzate, a livello comunitario, per la loro commercializzazione e vendita.