Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2015, n. 3809 – Responsabilità di un coordinatore in esecuzione per la morte di un lavoratore. Necessità di assistere ad ogni fase della lavorazione fino al collaudo.
Il coordinatore della sicurezza deve assistere ogni fase della lavorazione, nessuna esclusa e fino al collaudo, comprese anche quelle complementari al pieno funzionamento di macchinari o di strutture industriali. In uno stabilimento, in fase di ristrutturazione generale di una linea, al momento dell’infortunio erano state realizzate tutte le opere edili, quelle meccaniche ed idrauliche e quindi apparentemente il Titolo IV era concluso. L’automazione dei macchinari era in fase di completamento, mentre non risultavano realizzate le installazioni di sicurezza. Malgrado questo l’impianto era funzionante ma non produttivo e gli organi meccanici erano azionabili. La messa a punto dell’impianto richiedeva una serie di prove di funzionamento e il lavoratore deceduto, era stato incaricato di opere idraulico meccanico impiantistiche, sotto la piattaforma del macchinario. Mentre eseguiva tale intervento, la macchina era stata messa in funzione e lo aveva schiacciato causandone il decesso. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione era stato accusato di aver omesso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento indicazioni specifiche circa la fase di prove tecniche di impianto e di non aver previsto, in questa fase, particolari disposizioni e dispositivi di prevenzione e di tutela rispetto ai rischi di infortunio. In particolare in quella fase, l’impianto non disponeva ancora di un sistema di protezione collettiva dei lavoratori e non era stata predisposta segregazione delle aree interessate alle prove. Contrariamente al pensiero del Coordinatore, secondo la Corte l’attività di posa e regolazione delle tubazioni era oggetto dell’appalto, perché l’opera di ammodernamento di un impianto può dirsi completata solo ove lo stesso sia di nuovo idoneo al funzionamento e collaudato. Il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni (alta vigilanza) e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative di cantiere, ossia al datore di lavoro, al dirigente e al preposto. Ed è proprio in relazione al compito di coordinamento delle attività di più imprese nell’ambito di un medesimo cantiere, normativamente attribuito alla sua figura professionale, che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia. Risulta dunque, infondato l’assunto in base al quale sull’imputato non incombesse alcun obbligo di garanzia in ragione del fatto che le opere edili e di ingegneria fossero terminate e che, con esse, fosse cessato il cantiere temporaneo da lui coordinato. Infatti l’opera alla cui realizzazione il cantiere era stato ordinato non era stata consegnata al Committente e nel cantiere si dovevano ancora svolgere attività di regolazione degli impianti. Tali opere erano strumentali alle prove di funzionamento, a loro volta preliminari al collaudo e in questa fase era occorso l’incidente.