Si segnala la sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, 16 aprile 2015 n.7776, che ha affermato in una vertenza tra l’INPS ed un Avvocato dipendente pubblico che l’Ente di appartenenza deve rimborsare al proprio dipendente la tassa annuale di iscrizione all’Albo di Categoria. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha espresso alcuni interessanti chiarimenti sulla eventuale applicazione anche per gli Ingegneri facenti parte degli Uffici Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni (Banca Dati CNI -Circo n.615/XVIII Sess./2015 a cui si rimanda sul sito ufficiale per approfondimenti). In conclusione si raccomanda di valutare, caso per caso, in base al contratto di lavoro dipendente ed alle funzioni (ma anche in base alle prestazioni) svolte all’interno dell’Ente, l’eventuale richiesta all’Amministrazione Pubblica di appartenenza di pagare il contributo annuale di iscrizione all’Ordine Professionale.